E - Das: cosa cambia e cosa deve fare chi riceve gasolio e benzina per autotrazione?

E - DAS: il documento elettronico obbligatorio dal 01 ottobre 2020 per la circolazione dei carburanti (benzina e gasolio) 

 AGGIORNAMENTO DEL 06.06.2022

Lo scorso 6 giugno si è svolto l'open hearing organizzato da ADM sull'adozione dell'eDAS, a partire dal prossimo 1° luglio, per gli altri prodotti assoggettati ad accisa e ad imposta di consumo.

Per le spedizioni effettuate dal 1° luglio 2022, qualunque sia la destinazione d'uso, i prodotti sfusi da movimentare con eDAS sono

  • 1. gasolio riscaldamento, cherosene, gasolio motopesca, oli combustibili
  • 2. GPL solo se trasportato per carichi predeterminati (esclusa quindi la tentata vendita)
  • 3. altri prodotti sfusi sottoposti a vigilanza fiscale (comma 3 art. 21 TUA)

Relativamente al gasolio motopesca in esenzione di accisa, nel caso di forniture dirette (da deposito fiscale a imbarcazione), verranno implementate le regole del tracciato DE815 per tener conto delle specificità della fornitura: a) identificativo dell'imbarcazione, del destinatario e del luogo di consegna; b) attestazione di ricezione da parte del comandante su copia stampata eDAS o tramite portale ADM.

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Dal 01.10.2020 è obbligatorio l’e-DAS per la circolazione dei carburanti (benzina e gasolio) assoggettati all’aliquota di accisa normale come da Determinazione Direttoriale Agenzia Dogane n. 138764/RU del 10.05.2020

Per gli altri prodotti sarà introdotto successivamente, nel frattempo si continuerà a ricevere il documento cartaceo DAS. 

La provenienza dei carburanti dal deposito dello speditore, la loro circolazione e la detenzione nell’impianto del destinatario è legittimata dalla corretta emissione dell’e-DAS e da una copia stampata dello stesso. L’emissione, in formato pdf, viene convalidata dopo che il sistema informativo ha eseguito i controlli dei dati obbligatori mentre le successive variazioni come l’annullamento, il cambio di destinazione, i trasferimenti fra depositi commerciali e la ricezione da parte del destinatario è effettuata mediante la trasmissione di tracciati elettronici. 

Chi riceve gasolio e benzina per autotrazione è tenuto a comunicare a chi lo emette alcuni dati obbligatori ed eseguire procedure diverse a seconda che sia un destinatario interconnesso o destinatario non interconnesso. 

I destinatari interconnessi sono gli esercenti di depositi commerciali, impianti di distribuzione stradali non presidiati e impianti di distribuzione la cui tenuta del registro di carico/scarico è telematica (direttoriale prot.n.724/RU/DCAFC del 21 marzo 2019). 

I destinatari interconnessi sostanzialmente sono gli operatori del sistema distributivo dei carburanti già in collegamento telematico con l’Agenzia delle Dogane per altri adempimenti relativi alla loro attività. 

I destinatari non interconnessi sono perlopiù operatori che non fanno parte del settore petrolifero e che utilizzano gasoli e benzine per autotrazione per le loro attività, come ad esempio: i trasportatori e le aziende di trasporto pubblico per i loro distributori interni, o gli ospedali, i centri elaborazione dati, la telefonia che possiedono serbatoi a servizio dei motori dei gruppi elettrogeni. 

In funzione del loro obbligo di licenza (art. 25 del Testo Unico delle Accise) sono state definite modalità diverse di comunicazione dei dati obbligatori e gestione del e-DAS: 

Per distributori di capacità totale o maggiore di lt. 10.000 e depositi di capacità totale o maggiore di lt. 25.000 (dal 01.01.2021 le capacità sono ridotte rispettivamente a lt. 5.001 e lt. 10.001):  

  • Dati da comunicare: Codice ditta, denominazione ed indirizzo dell’impianto destinatario ed eventualmente denominazione dell’esercente 
  • Ricezione del carico: si devono registrare l’e-DAS sul proprio registro di carico e scarico nello stesso giorno di ricezione, specificando il codice di accisa o ditta dell’impianto speditore, il CRS (Codice di Riferimento Standard), la qualità e la quantità del prodotto pervenuto 

E’ ammessa alternativamente la trasmissione di queste informazioni tramite il portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.  

Copia dell’e-DAS deve essere conservata a corredo del registro ed esibita in sede di verifica dell’Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza. 

Per gli altri soggetti: 

  • Dati da comunicare: PIVA, denominazione della Società che riceve il prodotto nonché l’indirizzo del luogo di consegna, in mancanza di PIVA il CODICE FISCALE, denominazione del destinatario e dell’indirizzo del luogo di consegna 
  • Ricezione del carico: nessuna registrazione 

Tutti hanno l’obbligo di conservazione della copia stampata dell’e-DAS per i cinque anni successivi la ricezione. 

Le Agenzie delle Dogane pianificano le verifiche inventariali presso i destinatari non interconnessi con frequenza almeno doppia rispetto a quella dei destinatari interconnessi attingendo i dati sulla circolazione dei carburanti direttamente dalle piattaforme informatiche.  

In termini di sanzioni viene richiamato l’art. 26 del DM 210/96, comma 4, che cita “Indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale per le violazioni costituenti reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altra specifica normativa, l’inosservanza delle disposizioni è punita con la pena pecuniaria prevista dall’art. 50, comma 1 del Testo Unico delle Accise", ossia da 500€ a 3.000€ per ogni infrazione comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte. 

Nei primi 60 giorni di applicazione gli Uffici delle Dogane possono autorizzare l’emissione del DAS cartaceo in sostituzione dell’e-DAS qualora si riscontrassero problematiche tecniche nella funzionalità del sistema elettronico del deposito speditore; molti speditori hanno richiesto, e ottenuto, l’autorizzazione. 

Visto che in questo primo periodo la nuova procedura causerà dei ritardi nella gestione consigliamo di effettuare gli eventuali ordini di gasolio con anticipo. 

  

 

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