Licenza Fiscale e tenuta semplificata del Registro di carico scarico (Depositi e Distributori minori)

 

Il DL 157/2019 ha introdotto l’obbligo dal 1 aprile 2020 (prorogato all' 1 gennaio 2021) di Licenza fiscale e di tenuta del Registro di Carico/Scarico per i depositi e distributori minori che rispondono ad alcuni requisiti.

Ti invitiamo a leggere questo articolo se hai uno o più serbatoi di gasolio o altri prodotti petroliferi di capacità complessiva superiore a 5.000 litri (somma le singole capacità dei serbatoi installati allo stesso indirizzo). 

Sono esentate da questo obbligo le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza.

 

I tuoi serbatoi sono dotati di erogatore?

 

SI, IL SERBATOIO HA UN EROGATORE
Sei un DISTRIBUTORE. Qual è la CAPACITÀ TOTALE dei tuoi serbatoi?

  • CAPACITÀ TOTALE fino a 5.000 litri
    Bene, quanto segue non ti interessa

  • CAPACITÀ TOTALE compresa fra 5.001 litri e 9.999 litri
    Se la capacità totale dei tuoi serbatoi è almeno 5.001 litri, dal 1 gennaio 2021 per le Dogane sei classificato come DISTRIBUTORE MINORE, continua a leggere...

  • CAPACITÀ TOTALE da 10.000 litri 
    Non cambia la normativa rispetto ad oggi, sei classificato come DISTRIBUTORE e quindi soggetto all’obbligo di Licenza e Tenuta Registro.

 

NO, IL SERBATOIO NON HA UN EROGATORE
Sei un DEPOSITO. Qual è la CAPACITÀ TOTALE dei tuoi serbatoi?

  • CAPACITÀ TOTALE fino a 10.000 litri
    Bene, quanto segue non ti interessa

  • CAPACITÀ TOTALE compresa fra 10.001 litri e 24.999 litri
    Se la capacità totale dei tuoi serbatoi è almeno 10.001 litri, dal 1 Aprile 2020 per le Dogane sei classificato come DEPOSITO MINORE, continua a leggere...

  • CAPACITÀ TOTALE da 25.000 litri 
    Non cambia la normativa rispetto ad oggi, sei classificato come DEPOSITO e quindi soggetto all’obbligo di Licenza e Tenuta Registro. 

AGGIORNAMENTO DEL  03/12/2020

Con la circolare 47/20 del 03/12/2020 l'Agenzia Dogane e Monopoli fornisce un'importante precisazione: per i depositi minori i serbatoi ad uso riscaldamento (gasolio, gpl o btz) sono esclusi dall’obbligo di comunicazione.

"Con riguardo ai depositi privati, agricoli o industriali di GPL per uso combustione e di altri prodotti energetici denaturati, a conferma di quanto chiarito dalla circolare n. 82/D del 18 marzo 1997 circa l’esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell’art. 25, comma 2, del TUA, si segnala che gli esercenti depositi minori dei medesimi prodotti non sono soggetti ad obbligo di comunicazione.”

Se sei arrivato a leggere sino a qui, allora sei interessato all’obbligo per DISTRIBUTORI e DEPOSITI MINORI, che decorrerà dal 1 Gennaio 2021.

Cosa prevede la nuova Determinazione?

In data 27/12/2019 l’Agenzia delle Dogane ha adottato la Determinazione Prot. N. 240433/RU che regolamenta le modalità di adempimento degli obblighi di denuncia per gli esercenti di deposito o apparecchi di distribuzione automatica, come stabilito dall’articolo 25, comma 2, lettere a) e c) D.Lgs n.504 del 26 ottobre 1995, testo unico delle accise (TUA).

La Determinazione riguarda:

  • gli esercenti deposito di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non più superiore a 25 metri cubi, come da precedente normativa (Deposito Minore)
  • gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi e non più superiore a 10 metri cubi, come da precedente normativa (Distributore minore). 

Riguardo la distinzione tra “deposito” e “apparecchio di distribuzione automatica di carburanti collegato a serbatoio” ci si può rifare alla circolare n. 44/D del 28/07/2003 dell’Agenzia delle dogane, nella quale si classificano come “depositi” i serbatoi privi di un sistema di erogazione del prodotto stoccato.

 

Come andrà richiesta l'Autorizzazione all'Agenzia delle Dogane?

L'Autorizzazione viene rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente per territorio su istanza degli esercenti dei serbatoi.
L’istanza va presentata in duplice esemplare su fac-simile redatto dall’Agenzia delle Dogane, allegando la seguente documentazione:

  • copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
  • dichiarazione sostitutiva con la quale si attestadi non aver subito, nel corso degli ultimi cinque anni, condanne, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno ed il possesso di tutte le altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività
  • autorizzazione comunale
  • planimetria del deposito ed identificazione dei serbatoi
  • copia del certificato di prevenzione incendi
  • tabelle di taratura dei serbatoi redatte cm per cm e firmate
  • copia del documento di identità in corso di validità del denunciante.

I dati necessari per la corretta compilazione dell’istanza sono:

  • ubicazione del serbatoio
  • tipologia serbatoi (es. metallico interrato o fuori terra, ecc.), capacità e prodotto contenuto per ogni serbatoio ed il numero di identificazione in planimetria
  • se trattasi di deposito o distributore
  • per i distributori: il numero delle colonnine e degli erogatori, il tipo di erogatore e del prodotto erogato, presenza o assenza del contalitri, se self o pay
  • la modalità di tenuta del registro, se su supporto elettronico o cartaceo senza vidimazione

 

Quali saranno le regole di tenuta del registro?

Il Registro può essere tenuto su supporto elettronico o cartaceo, non necessita di vidimazione e riporta la numerazione attribuita dall’Ufficio delle Dogane competente.

Nella tenuta del Registro sono da seguire le seguenti disposizioni:

  • i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente
  • la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata autonomamente dall’esercente alle ore 00:00 del 1° gennaio 2020
  • il carico deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento
  • lo scarico va effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni
  • entro il mese di febbraio dell’anno successivo deve essere trasmesso all’Ufficio delle Dogane competente il prospetto di chiusura con il riepilogo delle movimentazioni dell’anno precedente
  • il Registro di Carico/Scarico, i DAS ed il prospetto riepilogativo devono essere conservati per i cinque anni successivi.

 

Per richieste urgenti puoi contattarci allo +39 045 5117467