Agevolazioni sull'accisa del gasolio riscaldamento e gpl​

Fino al 2024 i cittadini che risiedono in zona climatica "F" ed in zone non metanizzate della zona climatica "E" possono ottenere una riduzione sul costo del combustibile per riscaldamento​

lenergetica lara lanzaSecondo articolo 19 della direttiva 2003/96/CE chi risiede in aree geografiche particolarmente svantaggiate ha diritto ad aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento

 

 

Quali sono le aree geografiche che beneficiano della riduzione: 

L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti aree geografiche svantaggiate: ​

a) comuni che rientrano nella zona climatica "F" quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; ​

b) comuni che rientrano nella zona climatica "E" quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (non metanizzate); ​

c) comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia (non metanizzate).​

L'ammissibilità delle zone geografiche indicate alle lettere b) e c) è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati. ​

Le aree non metanizzate vengono individuate da delibere comunali dove è situato l'impianto.

zone climatiche 1

 

 Il D.P.R.26 agosto 1993 n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura «gradi-giorno» che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20 °C, rendendo così necessario il riscaldamento. ​

 

 

 Come richiedere l'agevolazione e quanto si risparmia:

Per ottenere l'agevolazione è necessario presentare  al proprio fornitore di gasolio riscaldamento o gpl una dichiarazione sostitutiva di notorietà con i dati richiesti nel fac simile. Il fornitore di gasolio o gpl, una volta ricevuto l'atto notorio, provvede ad inserire il beneficio direttamente in fattura.​L'importo del benefico è di € 0,12256 per ogni litro di gasolio riscaldamento e di  € 0,15101 per ogni kg di gpl e viene stornato dal totale della fattura. ​Per gli acquisti già effettuati è possibile richiedere un rimborso presentando specifica richiesta all'Agenzia delle Dogane.

Periodo di applicazione

La decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE è valida fino al 31.12.2024.