Fino al 2024 i cittadini che risiedono in zona climatica "F" ed in zone non metanizzate della zona climatica "E" possono ottenere una riduzione sul costo del combustibile per riscaldamento
Secondo articolo 19 della direttiva 2003/96/CE chi risiede in aree geografiche particolarmente svantaggiate ha diritto ad aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento.
Quali sono le aree geografiche che beneficiano della riduzione:
L'Italia è autorizzata ad applicare un'aliquota di tassazione ridotta al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti aree geografiche svantaggiate:
a) comuni che rientrano nella zona climatica "F" quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;
b) comuni che rientrano nella zona climatica "E" quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (non metanizzate);
c) comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane con eccezione della Sicilia (non metanizzate).
L'ammissibilità delle zone geografiche indicate alle lettere b) e c) è subordinata all'indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.
Le aree non metanizzate vengono individuate da delibere comunali dove è situato l'impianto.
Il D.P.R.26 agosto 1993 n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull'unità di misura «gradi-giorno» che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20 °C, rendendo così necessario il riscaldamento.
Come richiedere l'agevolazione e quanto si risparmia:
Per ottenere l'agevolazione è necessario presentare al proprio fornitore di gasolio riscaldamento o gpl una dichiarazione sostitutiva di notorietà con i dati richiesti nel fac simile. Il fornitore di gasolio o gpl, una volta ricevuto l'atto notorio, provvede ad inserire il beneficio direttamente in fattura.L'importo del benefico è di € 0,12256 per ogni litro di gasolio riscaldamento e di € 0,15101 per ogni kg di gpl e viene stornato dal totale della fattura. Per gli acquisti già effettuati è possibile richiedere un rimborso presentando specifica richiesta all'Agenzia delle Dogane.
Periodo di applicazione
La decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio del 17 maggio 2019 che autorizza l'Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE è valida fino al 31.12.2024.